Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), dopo le prove scritte di cui all'art. 8 e prima della relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove. L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell' allegato F, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale. 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una delle modalita' suindicate. 3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato allegato G.