Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), dopo le prove scritte di cui all'art. 8 e prima  della
relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove. L'esito  della
valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione
delle prove orali. 
    E' onere dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell' allegato  F,
ai fini della loro corretta valutazione da  parte  della  commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione  dei  titoli  di  merito  posseduti  fosse  ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto.  Per
quanto attiene all'attivita'  pubblicistica  svolta  da  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL-  Uniform
Resource  Locator)  necessari   per   raggiungere   nella   rete   la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni  edite  a  stampa  i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne  copia  all'atto  della  presentazione  alla  prova
scritta di cultura generale. 
    2. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni  di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno  fornito,
entro la data medesima, analitiche e complete  informazioni  con  una
delle modalita' suindicate. 
    3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto  riportato  nel  citato
allegato G.