Art. 12 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche  e  integrazioni,  i  dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso  una  banca
dati automatizzata, anche  successivamente  all'eventuale  ammissione
alla ferma, per le finalita' di gestione della procedura  concorsuale
e per quelle inerenti alla ferma contratta. 
    Il  conferimento  di  tali   dati   e'   obbligatorio   ai   fini
dell'accertamento dei  requisiti  di  partecipazione  alla  procedura
concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   alla
procedura concorsuale  o  alla  posizione  giuridico-economica  o  di
impiego del concorrente, nonche', in caso di ammissione  alla  ferma,
ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'articolo  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
      a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
6; 
      b) il Coordinatore della 3^ Divisione della DGPM.