Art. 9 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione valutatrice di cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna
delle discipline/specialita' indicate all'articolo 1, sulla base  del
punteggio ottenuto  da  ciascun  concorrente  nella  valutazione  dei
titoli di cui al precedente articolo 7. 
    2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  In
caso di ulteriore parita' sara' data precedenza al  concorrente  piu'
giovane di eta'. 
    3.  Le  suddette  graduatorie  saranno  approvate   con   decreto
dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nell'area  pubblica  della
sezione relativa  alle  comunicazioni  nel  portale  dei  concorsi  e
pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito
www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di  tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.