Art. 8 Posti a concorso e borse di studio I posti a concorso, in numero di 8, saranno finanziati secondo l'indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati ex art. 5, comma 3, del presente bando, cosi' come di seguito indicato: n. 5 borse finanziate dalla LUISS Guido Carli. Ulteriori eventuali assegnazioni di borse verranno tempestivamente comunicate. Le borse di studio hanno inizialmente durata annuale e sono rinnovate a condizione che il candidato abbia completato il programma delle attivita' previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite da ciascun programma di dottorato. Il superamento della verifica e' richiesto anche per il mantenimento della borsa negli anni successivi. L'importo di ogni singola borsa, che verra' erogata in rate mensili, e' determinato ai sensi del D.M. del 18 giugno 2008 e successive modificazioni. Per l'anno 2012 l'ammontare della borsa e' stato pari a Euro 13.638,47. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo e' incrementato nella misura massima del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando e' autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attivita' di ricerca all'estero. A decorrere dal secondo anno di ciascun dottorato e' assicurato, in aggiunta alla borse e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dell'ateneo, un budget per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia del corso e, comunque, non inferiore al 10% dell'importo della medesima borsa. Si precisa che le borse di studio concesse per i dottorati di ricerca non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite ancorche' erogate da altre universita'/enti; inoltre non sono compatibili con rapporti di lavoro dipendente ne' con i contributi di ricerca e studio assegnati presso i Dipartimenti della LUISS Guido Carli o erogati da istituzioni diverse.