Art. 9 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo
pieno, nel rispetto di quanto  indicato  dal  programma  del  proprio
dottorato di ricerca, ferma restando la possibilita' di una specifica
disciplina in relazione a quanto previsto per i  corsi  di  dottorato
attivati ai sensi dell'art. 16  del  regolamento  della  LUISS  Guido
Carli. 
    Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  e  le
attivita' del dottorato e di compiere continuativamente attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal  fine
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 
    I dottorandi, quale  parte  integrante  del  progetto  formativo,
possono svolgere, previo nulla-osta del collegio dei docenti e  senza
che cio' comporti alcun incremento della borsa di  studio,  attivita'
di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale
nonche', di didattica integrativa fino ad un massimo di  40  ore  per
anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato  il  limite  e'
abrogato. 
    Il collegio dei docenti puo' chiedere, alla fine di ciascun anno,
agli   iscritti   ai   corsi   di   dottorato   di   presentare   una
particolareggiata relazione sull'attivita' e le  ricerche  svolte  al
collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e  che,  previa
valutazione   della   assiduita'   e    dell'operosita'    dimostrata
dall'iscritto al corso, proporra' al  rettore  il  proseguimento  del
dottorato di ricerca ovvero, in  caso  di  valutazione  negativa,  la
cessazione. 
    I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso  su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti. 
    Per i dipendenti pubblici ammessi  ai  corsi  di  dottorato  vale
quanto indicato all'art.  19  del  regolamento  per  i  dottorati  di
ricerca della LUISS Guido Carli. 
    Sono estesi ai dottorandi, con le modalita' ivi disciplinate, gli
interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
    Alle dottorande si  applicano  le  disposizioni  a  tutela  della
maternita' di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.