Art. 9 Obblighi e diritti dei dottorandi L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, nel rispetto di quanto indicato dal programma del proprio dottorato di ricerca, ferma restando la possibilita' di una specifica disciplina in relazione a quanto previsto per i corsi di dottorato attivati ai sensi dell'art. 16 del regolamento della LUISS Guido Carli. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi e le attivita' del dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del collegio dei docenti e senza che cio' comporti alcun incremento della borsa di studio, attivita' di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonche', di didattica integrativa fino ad un massimo di 40 ore per anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite e' abrogato. Il collegio dei docenti puo' chiedere, alla fine di ciascun anno, agli iscritti ai corsi di dottorato di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa, la cessazione. I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti. Per i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato vale quanto indicato all'art. 19 del regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli. Sono estesi ai dottorandi, con le modalita' ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.