Art. 8 
 
 
                 Ammissione alla scuola di dottorato 
 
 
    I candidati saranno  ammessi  alla  Scuola  secondo  l'ordine  di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. 
    In caso di pari merito: per l'assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica  determinata
ai sensi del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni  e
integrazioni; per l'assegnazione dei  posti  senza  borsa  di  studio
prevale la minore eta'. 
    In corrispondenza di eventuale rinuncia dell'avente diritto prima
dell'inizio del corso (1° novembre 2013),  subentra  altro  candidato
secondo l'ordine della graduatoria. 
    Tale candidato sara' tenuto a provvedere all'iscrizione entro  10
giorni a decorrere dal giorno successivo  a  quello  del  ricevimento
della comunicazione  da  parte  della  Divisione  Supporto  Didattica
Percorsi Internazionali Studenti Dottorandi Polo Rovereto. 
    In caso di rinuncia o  di  esclusione  del  vincitore  nel  primo
trimestre del primo anno di  corso,  e'  facolta'  del  Collegio  dei
Docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto  vacante  con  un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. 
    In base all'art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia
di  Scuole  di  Dottorato  di  Ricerca  e  a  quanto  precedentemente
deliberato dal Collegio  dei  Docenti,  la  commissione  giudicatrice
ammettera' in soprannumero, in misura non eccedente il 13% del totale
dei posti attivati, candidati  idonei  nella  graduatoria  di  merito
appartenenti ad una della seguenti categorie: 
      a)   candidati   extracomunitari   che,   al   momento    della
presentazione della domanda, risultino assegnatari di borsa di studio
a qualsiasi titolo conferita (11) (ad  es.  assegnata  dal  Ministero
degli Affari Esteri o dal Governo  del  Paese  di  provenienza  o  da
Organismi internazionali). 
      b) candidati appartenenti  a  Paesi  con  i  quali  esista  uno
specifico accordo intergovernativo seguito  da  apposita  convenzione
con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di
Trento. 

(11) La durata della borsa di studio dovra' coprire almeno una  parte
     del triennio di dottorato.