Art. 3 
 
                            Sedi di esame 
 
    1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente Ordinanza. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
nell'art.   9   del   Regolamento,   possono    essere    costituite,
rispettivamente, Commissioni per  candidati  provenienti  da  diverse
sedi o piu' Commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli Istituti  individuati  quali  sedi  d'esame  nella
tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi  contingenti,
ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in  cui  il
numero delle  domande  pervenute  ecceda  le  possibilita'  ricettive
dell'Istituto, possono essere  costituite  Commissioni  ubicate,  ove
necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite del Collegio nazionale.