Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale, presentare, come indicato al comma successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente - sede regionale o interregionale di esame tra quelli compresi nella tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3, comma 1, Regolamento). 2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell'Istituto sede d'esame prescelto, devono, pero', entro il termine sopraindicato, essere inviate al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (Ufficio di presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47122 Forli' - tel. 0543/720908) che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M. 3. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione); b) a mano direttamente al Collegio nazionale (fa fede l'apposita ricevuta rilasciata dal Collegio, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo); c) tramite posta elettronica certificata (PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it), direttamente al Collegio Nazionale (fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della pec). 4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.