Art. 4 
 
Domande di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
    1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente  Ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ยช serie speciale, presentare,  come  indicato  al  comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo  art.
5, all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente
- sede regionale o interregionale di esame tra quelli compresi  nella
tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3,  comma  1,
Regolamento). 
    2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico  dell'Istituto
sede   d'esame   prescelto,   devono,   pero',   entro   il   termine
sopraindicato, essere inviate al Collegio nazionale degli Agrotecnici
e  degli  Agrotecnici  laureati  (Ufficio  di  presidenza   -   Poste
Succursale n. 1 - 47122 Forli' - tel.  0543/720908)  che  provvedera'
agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M. 
    3.  Le  domande  devono  pervenire  secondo  una  delle  seguenti
modalita': 
      a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa  fede  il
timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione); 
      b)  a  mano  direttamente  al  Collegio  nazionale   (fa   fede
l'apposita  ricevuta  rilasciata  dal  Collegio,  redatta  su   carta
intestata, recante la  firma  dell'incaricato  alla  ricezione  delle
istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo); 
      c)    tramite    posta    elettronica     certificata     (PEC:
agrotecnici@pecagrotecnici.it), direttamente  al  Collegio  Nazionale
(fa fede la stampa che documenta  l'inoltro,  in  data  utile,  della
pec). 
    4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito  o
presentato la domanda con i documenti oltre il  termine  di  scadenza
stabilito, quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali  risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 
    5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.