Art. 11 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di  studio  sono  assegnate  in  base  alla  graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo. 
    Relativamente alle borse associate a una tematica  vincolata,  si
terra' conto dell'ordine di preferenza espresso dai  candidati  nella
domanda di ammissione. 
    Il vincitore di borsa di studio  vincolata  ad  una  tematica  e'
tenuto ad accettarla. 
    Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di  studio  conferita,
subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria; nel caso
di borsa a tematica vincolata il  candidato  successivo  dovra'  aver
ottenuto anche l'idoneita' per lo specifico argomento. 
    Qualora nessuno dei candidati ottenesse l'idoneita' per le  borse
a tematica vincolata, queste ultime non saranno assegnate. 
    L'importo minimo annuo della  borsa  di  studio  ammonta  a  Euro
13.638,47 al  lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del  dottorando
previsti dalla normativa vigente (10) . Le  somme  sono  erogate,  di
norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero  di  eventuale
indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi  di
permanenza all'estero autorizzati dal Coordinatore o dal Collegio dei
Docenti. 
    Previo  mantenimento  dei  requisiti   di   merito,   la   durata
dell'erogazione e' pari all'intera durata del Dottorato. 
    Le sospensioni della frequenza del corso di  durata  superiore  a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. 
    Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci  a  proseguire  gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa  di  studio
per la quota non ancora corrisposta. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio  in  Italia  per  un
corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta allo  stesso
titolo. 

(10) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente
     stabilisce ex art. 2 comma 26 della Legge  335/95  e  successive
     modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a  decorrere
     dal 1/01/2012 e' assoggettato a contributo INPS, pari al  18%  o
     27,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando