Art. 13 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di  studio  e  di  ricerca,
secondo i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei  Docenti,
come specificato all'art. 4 del presente bando. 
    I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela (11) di  tesi
hanno altresi' l'obbligo di seguire  le  attivita'  di  studio  e  di
ricerca fissate  secondo  l'apposita  convenzione  con  l'universita'
straniera. 
    Le borse di studio finanziate da enti esterni, che  prevedano  lo
svolgimento di una specifica  attivita'  di  ricerca,  vincolano  gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'. 
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei Docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
Rettore l'esclusione dalla Scuola di Dottorato di Ricerca. 
    E' prevista, con decisione motivata  del  Collegio  dei  Docenti,
l'esclusione dal Dottorato di Ricerca e la  conseguente  perdita  del
diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di: 
      a) giudizio negativo del  Collegio  dei  Docenti  relativamente
all'ammissione al successivo anno di corso frequentato; 
      b)  prestazioni  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,   nonche'
assunzione  di  incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato   o   di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti; 
      c) assenze ingiustificate e prolungate; 
      d) falsificazione di documenti e dei dati di ricerca. 
    L'Universita' garantisce, nel  medesimo  periodo  del  corso,  la
copertura assicurativa per infortuni e  per  responsabilita'  civile,
limitatamente alle  attivita'  che  si  riferiscono  alla  Scuola  di
Dottorato di Ricerca. 
    In base all'art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476
e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di
Ricerca puo' domandare di essere collocato,  fin  dall'inizio  e  per
tutta la durata del Corso di Dottorato, in aspettativa per motivi  di
studio, senza assegni, e puo' usufruire della borsa  di  studio,  ove
ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a  Corsi  di
Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia  a  questa,
l'interessato  in  aspettativa  conserva  il  trattamento  economico,
previdenziale   e   di   quiescenza    in    godimento    da    parte
dell'amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo  il  conseguimento  del  titolo  di
Dottore di Ricerca,  il  rapporto  di  lavoro  con  l'amministrazione
pubblica cessasse per volonta' del  dipendente  entro  due  anni  dal
termine  del  Corso,  e'  dovuta  la   restituzione   degli   importi
corrisposti durante il Corso di Dottorato. 

(11) Maggiori informazioni sui programmi di co-tutela di tesi e sugli
     accordi  gia'  in  vigore  sono  reperibili  alla   pagina   web
     http://www.unitn.it/outgoing/1495/la-co-tutela-di-tesi-nel-dotto
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