Art. 15 Conseguimento del titolo Il titolo di Dottore di Ricerca ovvero Ph.D., conferito dal Rettore, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a conclusione del ciclo di Dottorato. E' obbligatorio per l'ammissione all'esame finale, salvo giustificazione motivata da parte del tutore, aver svolto almeno tre mesi di periodo di ricerca all'estero (come descritto nelle norme attuative disponibili in rete alla pagina http://www.unitn.it/en/drbs/10825/presentation-and-educational-goals La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.