Art. 15 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    Il titolo di Dottore  di  Ricerca  ovvero  Ph.D.,  conferito  dal
Rettore, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale,  che
ha luogo a conclusione del ciclo di Dottorato. 
    E'  obbligatorio  per  l'ammissione   all'esame   finale,   salvo
giustificazione motivata da parte del tutore, aver svolto almeno  tre
mesi di periodo di ricerca all'estero  (come  descritto  nelle  norme
attuative      disponibili      in       rete       alla       pagina
http://www.unitn.it/en/drbs/10825/presentation-and-educational-goals 
    La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata  dal
Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita' effettuare il deposito a norma di  legge  presso  le
Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.