Art. 9 Ammissione alla scuola di dottorato I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l'ordine di graduatoria di merito redatta dalla commissione giudicatrice fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di pari merito, per l'assegnazione dei posti con borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l'assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore eta'. Nel caso di borse di studio vincolate, l'assegnazione e' subordinata all'idoneita' specifica per quell'argomento. In corrispondenza di eventuale rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso (1 gennaio 2014), subentra un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Tale candidato sara' tenuto a provvedere all'iscrizione entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte della Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo Collina. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso (entro il 31 marzo 2014), e' facolta' del Collegio dei Docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In base all'art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal Collegio dei Docenti, la commissione ammettera' in soprannumero, in misura non superiore a 2 rispetto al totale dei posti attivati, candidati idonei nella graduatoria generale di merito appartenenti ad una della seguenti categorie: a) candidati extracomunitari che, al momento della presentazione della domanda, risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita (8) (ad es. assegnata dal Ministero degli Affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali); b) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Trento; (8) La durata della borsa di studio dovra' coprire almeno una parte del triennio di dottorato