Art. 9 
 
 
                 Ammissione alla scuola di dottorato 
 
 
    I candidati saranno  ammessi  alla  Scuola  secondo  l'ordine  di
graduatoria di merito redatta  dalla  commissione  giudicatrice  fino
alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.  In  caso  di
pari merito, per l'assegnazione dei posti con borsa di studio prevale
la  valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi
D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
per l'assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la  minore
eta'. Nel caso  di  borse  di  studio  vincolate,  l'assegnazione  e'
subordinata all'idoneita' specifica per quell'argomento. 
    In corrispondenza di eventuale rinuncia dell'avente diritto prima
dell'inizio del corso (1 gennaio 2014), subentra un  altro  candidato
secondo l'ordine della graduatoria. Tale  candidato  sara'  tenuto  a
provvedere all'iscrizione entro 10  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello del  ricevimento  della  comunicazione  da  parte
della Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione -  Polo
Collina. 
    In caso di rinuncia o  di  esclusione  del  vincitore  nel  primo
trimestre del primo anno di  corso  (entro  il  31  marzo  2014),  e'
facolta' del Collegio dei Docenti valutare l'opportunita' di  coprire
il posto vacante  con  un  altro  candidato  secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    In base all'art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia
di  Scuole  di  Dottorato  di  Ricerca  e  a  quanto  precedentemente
deliberato dal Collegio dei Docenti,  la  commissione  ammettera'  in
soprannumero, in misura non superiore a  2  rispetto  al  totale  dei
posti attivati, candidati idonei nella graduatoria generale di merito
appartenenti ad una della seguenti categorie: 
      a)   candidati   extracomunitari   che,   al   momento    della
presentazione della domanda, risultino assegnatari di borsa di studio
a qualsiasi titolo conferita (8)  (ad  es.  assegnata  dal  Ministero
degli Affari Esteri o dal Governo  del  Paese  di  provenienza  o  da
Organismi internazionali); 
      b) candidati appartenenti  a  Paesi  con  i  quali  esista  uno
specifico accordo intergovernativo seguito  da  apposita  convenzione
con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di
Trento; 

(8) La durata della borsa di studio dovra' coprire almeno  una  parte
    del triennio di dottorato