Art. 11 Obblighi dei dottorandi 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 2. Entro la fine di ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolta al Collegio dei Docenti. 4. All'inizio di ciascun anno accademico, il dottorando deve presentare regolare domanda d'iscrizione e provvedere al pagamento della tassa definita all'art. 10.