Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo  pieno  il
corso di dottorato  e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2. Entro la fine di ciascun  anno  accademico,  gli  iscritti  ai
corsi   di   dottorato   hanno   l'obbligo    di    presentare    una
particolareggiata relazione sull'attivita' e  la  ricerca  svolta  al
Collegio dei Docenti. 
    4. All'inizio di ciascun  anno  accademico,  il  dottorando  deve
presentare regolare domanda d'iscrizione e  provvedere  al  pagamento
della tassa definita all'art. 10.