Art. 12 
 
 
                 Attivita' didattica dei dottorandi 
 
 
    1. Il Collegio dei Docenti puo' autorizzare  il  dottorando  allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria  ed  integrativa,
con un impegno annuo non superiore a quaranta ore. La  collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello  Stato  e
non da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
Universita'.