Art. 13 Sospensione e decadenza 1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi: a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un anno. 2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa di studio. 3. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato: a) la mancata iscrizione agli anni successivi; b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame finale.