Art. 13 
 
 
                       Sospensione e decadenza 
 
 
    1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere  sospesa
nei seguenti casi: 
      a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
      b) gravi e documentate ragioni di salute  o  personali  per  un
periodo globalmente non superiore ad un anno. 
    2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione  della  borsa
di studio. 
    3.  Fatti  salvi  gravi  e   giustificati   motivi,   determinano
esclusione dal corso di dottorato: 
      a) la mancata iscrizione agli anni successivi; 
      b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale.