Art. 5 
 
 
                       Procedura di selezione 
 
 
    1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art.  1  avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad  accertare
la preparazione, la  capacita'  e  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca scientifica. 
    2.  La  procedura  di  selezione   consiste   nella   valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e  nello  svolgimento
dell'esame di ammissione. 
    3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i  titoli
indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli  presentati  dai
candidati, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti. 
    4. I trenta punti riservati ai  titoli  sono  ripartiti,  a  cura
della Commissione  giudicatrice,  sulla  base  di  specifici  criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione  presentate
dai candidati. 
    5.  La  valutazione  dei  titoli  e'   effettuata   prima   dello
svolgimento della prova orale.  I  risultati  della  valutazione  dei
titoli saranno resi noti ai candidati prima dello  svolgimento  della
prova orale con pubblicazione all'Albo on line. 
    6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno  raggiunto
un punteggio non inferiore a  ventuno  punti  nella  valutazione  dei
titoli. 
    7. L'esame di ammissione consiste in una prova  orale  in  lingua
inglese. Per la valutazione  di  ciascun  candidato,  la  Commissione
giudicatrice dispone di trenta punti. 
    8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti. 
    9. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.