Art. 5 Procedura di selezione 1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art. 1 avviene previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 2. La procedura di selezione consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento dell'esame di ammissione. 3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti. 4. I trenta punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate dai candidati. 5. La valutazione dei titoli e' effettuata prima dello svolgimento della prova orale. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento della prova orale con pubblicazione all'Albo on line. 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli. 7. L'esame di ammissione consiste in una prova orale in lingua inglese. Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti. 8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno punti. 9. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.