Art. 6 
 
 
                  Ammissione ai corsi di dottorato 
 
 
    1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita'  degli
atti  concorsuali  ed  approva  la  graduatoria  generale  di  merito
unitamente a  quella  dei  vincitori,  e  ne  dispone  la  successiva
affissione all'Albo dell'Istituto (http://www.iusspavia.it/albo). 
    2. Sono dichiarati  vincitori  i  candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria di merito sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame. 
    3. l  candidati  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato  secondo
l'ordine della graduatoria e fino alla  concorrenza  del  numero  dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro  quindici  giorni  decorrenti  dal   giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.