Art. 7 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    1. Il pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca e' collocato, a domanda e  compatibilmente  con  le  esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato  di'
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo  periodo.
Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai   fini   della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza.