Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47,
assoggettabile  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a   gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.  Alle  borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato  si  applicano,  in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.  4  della  legge  13
agosto 1984, n. 476. 
    2. L'Istituto si riserva di adeguare  l'importo  della  borsa  di
studio annuale in conformita' alle leggi in vigore. 
    3. Il Rettore, con proprio decreto, attribuisce ai  vincitori  le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa  graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. 
    4. La durata dell'erogazione della borsa di  studio  e'  annuale,
rinnovabile a  condizione  che  il  dottorando  abbia  completato  il
programma delle attivita' previste per l'anno precedente. 
    5. Il pagamento della borsa di studio viene  effettuato  in  rate
mensili posticipate. 
    6. L'importo della borsa di studio e' aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura  massima  del  cinquanta
per cento. I periodi di soggiorno all'estero  non  potranno  in  ogni
caso superare la meta' della durata legale del corso di dottorato.  I
periodi  di  permanenza  all'estero  devono  essere  autorizzati  dal
Collegio dei Docenti. 
    7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di  fruirne  una
seconda volta.