Art. 10 Costituzione del rapporto di lavoro La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, nel profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo unico del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi della normativa vigente. I vincitori devono permanere nella sede di servizio di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.