Art. 10 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La   costituzione   del   rapporto   di   lavoro    e'    subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
    I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  invitati  a
stipulare un contratto individuale di lavoro a  tempo  indeterminato,
finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo  pieno
o   parziale,    nel    profilo    professionale    di    funzionario
amministrativo/giuridico, legale e  contabile,  area  III,  posizione
economica  F1,  del  ruolo  unico   del   personale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    I vincitori devono permanere nella  sede  di  servizio  di  prima
destinazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  a  norma
dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Se il vincitore, senza giustificato motivo, non  assume  servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.