Art. 2 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare» il 30% dei posti messi
a concorso e' riservato ai militari  di  truppa  delle  Forze  armate
congedati senza demerito dalle ferme contratte. 
    I posti riservati che non dovessero essere coperti  per  mancanza
di aventi  titolo,  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria. 
    Coloro che intendono avvalersi della riserva indicata al comma  1
del presente articolo, oppure che abbiano titoli  di  preferenza  e/o
precedenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
repubblica 9  maggio  1994,  n.  487  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, debbono farne espressa dichiarazione nella  domanda  di
partecipazione al concorso.