Art. 2 Riserve di posti Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare» il 30% dei posti messi a concorso e' riservato ai militari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intendono avvalersi della riserva indicata al comma 1 del presente articolo, oppure che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, debbono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.