Art. 5 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
    L'Amministrazione   puo'   disporre   in   ogni   momento,    con
provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti.