Art. 9 
 
 
              Formazione, approvazione e pubblicazione 
                della graduatoria generale di merito 
 
 
    Il punteggio finale e' dato dalla  somma  della  media  dei  voti
conseguiti nelle prove  scritte  e  della  votazione  conseguita  nel
colloquio. Il punteggio ottenuto  nell'eventuale  prova  preselettiva
non ha valore ai fini della votazione complessiva. 
    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formulata   dalla
commissione esaminatrice, secondo l'ordine derivante dal voto finale,
come sopra determinato, conseguito da ciascun candidato. 
    A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di precedenza e preferenza  per  l'ammissione  all'impiego
nelle amministrazioni statali, di cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    I  candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  devono   far
pervenire all'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno  sostenuto  il  colloquio,  i
documenti attestanti il possesso  dei  titoli,  gia'  indicati  nella
domanda, di preferenza e precedenza nella nomina, a pena di decadenza
dal beneficio. I suddetti  titoli  sono  valutati  esclusivamente  se
dichiarati nella domanda di  partecipazione  e  purche'  risulti  dai
medesimi il possesso dei requisiti alla data di scadenza del  termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
    Tale  documentazione  non  e'   richiesta   nel   caso   in   cui
l'Amministrazione del M.I.U.R. ne sia gia' in  possesso  o  ne  possa
disporre richiedendola ad altre  pubbliche  amministrazioni,  purche'
nella  domanda  di  ammissione  l'interessato  abbia   indicato   con
esattezza,  oltre  al  possesso  del  titolo,   anche   l'ufficio   e
l'amministrazione  presso   cui   la   relativa   documentazione   e'
depositata. 
    Il direttore generale dell'Ufficio scolastico  regionale  per  il
Friuli-Venezia  Giulia  al  termine  dei  lavori  della   commissione
esaminatrice,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento   del
concorso,   approva   con   proprio   decreto,    sotto    condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di  merito
dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso
provvedimento il direttore generale dichiara vincitori del concorso i
candidati utilmente collocati nella  graduatoria  di  merito,  tenuto
conto delle riserve di posti e, a parita' di merito,  dei  titoli  di
preferenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    Il medesimo direttore generale curera' l'invio della  graduatoria
generale di merito e dei vincitori, per  il  seguito  di  competenza,
all'ufficio IV e, per  conoscenza,  all'ufficio  II  della  direzione
generale per le  risorse  umane  del  Ministero,  acquisti  e  affari
generali. 
    La graduatoria di merito, unitamente a quella dei  vincitori  del
concorso, e' pubblicata sul sito Internet di questo Ministero  e  sul
sito dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia. 
    Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso  decorre  il  termine
per eventuali impugnative.