Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di  studio  sono  assegnate  in  base  alla  graduatoria
generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice,
su domanda dell'avente titolo. 
    Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio, subentra un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. 
    In presenza di una o piu' borse  di  studio  finanziate  da  enti
esterni, i candidati possono scegliere di quale fruire  in  relazione
alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora  la
borsa finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione della stessa  a
specifiche ricerche, il candidato  puo'  scegliere  se  accettare  la
borsa o rinunciarvi. 
    L'importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47 al
lordo di eventuali oneri  a  carico  del  dottorando  previsti  dalla
normativa vigente (10) Le borse di studio vengono erogate, di  norma,
a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito
per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle
concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
della borsa stessa per i periodi di permanenza all'estero autorizzati
dal coordinatore  della  Scuola  di  Dottorato  o  dal  Collegio  dei
Docenti. 
    Previo  mantenimento  dei  requisiti   di   merito,   la   durata
dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera  durata  del
Dottorato. . 
    Le sospensioni della frequenza del corso di  durata  superiore  a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. 
    Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci  a  proseguire  gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa  di  studio
per la quota non ancora corrisposta. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio  in  Italia  per  un
corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta allo  stesso
titolo. 

(10) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente
     stabilisce ex art. 2 comma 26 della Legge  335/95  e  successive
     modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a  decorrere
     dal 1/01/2013 e' assoggettato a contributo INPS, pari al  20%  o
     27,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.