Art. 11 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di  studio  e  di  ricerca,
secondo i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei  Docenti,
come specificato all'art. 4 del presente bando. 
    I dottorandi, impegnati in un  programma  di  co-tutela  (11)  di
tesi, hanno altresi' l'obbligo di seguire le attivita' di studio e di
ricerca fissate  secondo  l'apposita  convenzione  con  l'universita'
straniera. 
    E' prevista, con decisione motivata  del  Collegio  dei  Docenti,
l'esclusione dalla Scuola e la conseguente perdita del  diritto  alla
fruizione della borsa di studio in caso di: 
      a) giudizio negativo del  Collegio  dei  Docenti  relativamente
all'ammissione al successivo anno di corso frequentato; a tal fine il
Collegio dei Docenti  verifichera'  il  conseguimento  dei  risultati
previsti per l'anno  di  corso  frequentato  nonche'  l'assiduita'  e
l'operosita' dimostrata  dal  dottorando  nell'attivita'  di  ricerca
svolta; 
      b)  prestazioni  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,   nonche'
assunzione  di  incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato   o   di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti; 
      c) assenze ingiustificate e prolungate. 
    Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano  lo
svolgimento di una specifica  attivita'  di  ricerca,  vincolano  gli
assegnatari  allo  svolgimento  di  tale   attivita'.   L'Universita'
garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa
per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle  attivita'
che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di Ricerca. 
    In base all'art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476
e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di
Ricerca puo' domandare di essere collocato, per il periodo di  durata
del corso di Dottorato, in aspettativa per motivi  di  studio,  senza
assegni, e puo' usufruire della borsa di  studio,  ove  ricorrano  le
condizioni richieste. 
    In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di studio, o di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di  quiescenza  in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la  quale  e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento  del
titolo  di  Dottore  di  Ricerca,   il   rapporto   di   lavoro   con
l'amministrazione pubblica cessasse per volonta' del dipendente entro
due anni dal termine del  Corso,  e'  dovuta  la  restituzione  degli
importi corrisposti durante il Corso di Dottorato. (12) 

(11) Maggiori informazioni sui programmi di cotutela di tesi e  sugli
     accordi  gia'  in  vigore  sono  reperibili  alla   pagina   web
     http://www.unitn.
     it/ateneo/1495/la-co-tutela-di-tesi-nel-dottorato-di-ricerca 

(12) Per gli opportuni  approfondimenti  si  rimanda  alla  normativa
     citata.