Art. 10 
 
 
            Formazione ed approvazione della graduatoria 
 
 
       Applicazione delle preferenze a parita' di valutazione 
 
 
    La  graduatoria  di  merito  sara'   formata   secondo   l'ordine
decrescente del punteggio, determinato  sulla  base  della  votazione
complessiva riportata da ciascun  candidato/a,  con  l'osservanza,  a
parita' di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5, commi  4
e 5, del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii. gia' dichiarate in  domanda  dal
candidato/a (Allegato 3). 
    Si  rammenta  che  tali  titoli  di  preferenza  dovranno  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di ammissione alla  selezione  e  che  il
lodevole servizio di cui al punto 17), comma 4, e lett. b), comma  5,
dell'articolo sopra citato, sara' considerato valido  per  i  6  mesi
successivi alla data di rilascio. 
    La  graduatoria  di  merito  e'   approvata   con   provvedimento
dell'Amministrazione ed e' immediatamente efficace. Ha la  durata  di
anni tre dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale  dell'Alma  Mater  Studiorum  -  Universita'  di
Bologna. 
    Di tale pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale «Concorsi  ed
Esami». Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento  non  sia
stato portato altrimenti a conoscenza.