Art. 12 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti che avranno  conseguito  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a cura della commissione di cui al  precedente  art.
8,  comma  2,  lettera  b)  ad   accertamenti   sanitari   volti   al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica  al  servizio
militare quali Ufficiali in servizio permanente  del  ruolo  speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. 
    2. Tutti i concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti volti a
verificare il possesso da parte  degli  stessi  di  una  statura  non
inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se  di  sesso
femminile. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica  del  Dirigente   del   Servizio   Sanitario   attestante   il
mantenimento  dell'idoneita'  al  servizio  militare   incondizionato
secondo il modello di cui all'allegato G. Tale certificazione  dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La  mancata  presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione  del  concorrente  dal
concorso.  Il  personale  dichiarato  inidoneo   permanentemente   al
servizio militare incondizionato in  modo  parziale  ovvero  inidoneo
all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di
controllo dell'efficienza  operativa,  prevista  dalla  direttiva  n.
100/162.200  ITER  del  17   aprile   2000   dello   Stato   Maggiore
dell'Esercito e  successive  aggiunte  e  varianti,  non  riunisce  i
requisiti sanitari necessari alla partecipazione al concorso. 
    4. Per il solo personale non in servizio sara' verificata: 
      a) funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore  a  16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al  seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede  di  meno,  raggiungibile
con correzione non superiore alle 4  diottrie  per  la  sola  miopia,
anche in un solo occhio, e non superiore alle 3 diottrie , anche  per
un solo occhio, per gli altri vizi di  refrazione,  senso  cromatico,
campo visivo e motilita' oculare normali  accertati  mediante  visita
oculistica; 
      b) perdita uditiva: 
        1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; 
        2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%; 
        3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 รท  8.000
Hz; 
      c) normale sviluppo somatico con presenza fisica  e  attitudini
dinamiche buone. 
    5. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in  servizio
le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio seguenti: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e/o psichiatrica; 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatinemia; 
        4) transaminasemia (GOT - GPT); 
        5) bilirubinemia totale e frazionata; 
        6) trigliceridemia; 
        7) VES; 
        8) colesterolemia; 
        9) gamma GT; 
      g)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  quando,  per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva,  le
cui     caratteristiche     sono     visualizzabili     sul      sito
www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi)  o   siano
possibile indice di personalita' abnorme (in tal  caso  da  accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
      h)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   ad   indagini   radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato H. 
    Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata  in  base  all'anamnesi,  alla  visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso  di  sospetta  positivita',  il  concorrente
sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto  attestante
l'esito della CDT (ricerca  ematica  della  transferrina  carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra'  cura  di  effettuare,  in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
    6. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di  cui  al  precedente  comma  5  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo,  il  Centro   di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito  -  Reparto  Concorsi  Accademia  e   Scuole   Militari
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 15. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 8, comma 2, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione  Generale
per il Personale Militare che, con provvedimento motivato, escludera'
la  candidata  dal   concorso   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando di concorso. 
    7.  Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  cui   sia   stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo: 
 
    

  PS   CO   AC   AR   AV   LS   LI   VS   AU
   2    2    2    2    2    2    2    2    2

    
 
    8. Non saranno giudicati  idonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti: 
      a) affetti da disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve
(dislalia o disartria); 
      b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      c) affetti da malattie  o  lesioni  acute  per  le  quali  sono
previsti tempi lunghi  di  recupero  dello  stato  di  salute  e  dei
requisiti necessari per la frequenza del corso  applicativo  indicato
nel successivo art. 16; 
      d)  affetti  da  imperfezioni  e  infermita'  che,  seppur  non
contemplate nei precedenti alinea, risultino  comunque  incompatibili
con  l'espletamento  delle  mansioni   di   Ufficiale   in   servizio
permanente. 
    9. La commissione per gli accertamenti sanitari,  seduta  stante,
comunichera'   al   concorrente   l'esito   della   visita    medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito  in
servizio permanente"; 
      b) "inidoneo quale Ufficiale dei ruoli  speciali  dell'Esercito
in  servizio  permanente",  con   indicazione   della   causa   della
inidoneita'. 
    I concorrenti che,  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Detti  concorrenti  saranno  ammessi  con  riserva  a   sostenere
l'accertamento  attitudinale  di  cui  al  successivo  art.   13.   I
concorrenti che  non  avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei  ed  esclusi
dal concorso. Tale  giudizio  sara'  comunicato  seduta  stante  agli
interessati. 
    10. I concorrenti che sotto il profilo sanitario  sono  giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere  le  ulteriori  prove.  Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi  Accademia  e
Scuole Militari, specifica istanza di riesame  di  tale  giudizio  di
inidoneita',  che  dovra'  essere   poi   supportata   da   specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale  documentazione  dovra'  improrogabilmente  giungere,   con   le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di Selezione entro il decimo giorno successivo a quello della  visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con  le  modalita'  previste
della  documentazione  sanitaria   comportera'   il   rigetto   della
sopracitata istanza di riesame. 
    La documentazione sanitaria inviata dai  concorrenti  a  supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui  al
precedente art. 8, comma 2, lettera  d)  che,  solo  se  lo  riterra'
necessario, sottoporra' gli  interessati  ad  ulteriori  accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle procedure  concorsuali  e  contenere  i  costi  derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma  2,
lett. b) e  c),  i  concorrenti  giudicati  inidonei  che  presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno  essere  ammessi,
con riserva,  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
successivo art. 13. 
    11. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale  dell'Esercito,  formale  comunicazione  circa
l'esito dell'istanza proposta. 
    12. I concorrenti, dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  di  cui  al  precedente  comma  11,  o  degli
ulteriori accertamenti  sanitari  disposti  o  che  ad  essi  avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso.