Art. 13 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 12, comma 9 e
10 saranno sottoposti ad accertamento attitudinale svolto secondo  le
direttive tecniche emanate dallo Stato Maggiore dell'Esercito. 
    2. L'accertamento attitudinale  sara'  eseguito  da  parte  della
commissione di cui al precedente art. 8, comma  2,  lettera  c)  che,
attraverso una serie di  prove  attitudinali  (batteria  testologica,
questionario informativo e un'intervista  di  selezione  individuale)
valutera'   oggettivamente   il   possesso   delle    caratteristiche
attitudinali  indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di
ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o  del
Corpo per il quale hanno  chiesto  di  concorrere.  Tale  valutazione
vertera' sulle seguenti aree di indagine: 
      a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
      b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
      c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
      d) area emozionale (dimensione intrapersonale). 
    3. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    4. I verbali dell'accertamento  attitudinale,  insieme  a  quelli
delle prove  di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti  sanitari
saranno disponibili presso il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale  dell'Esercito  -  Reparto  Concorsi  Accademia  e   Scuole
Militari, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.