Art. 18 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare, o Ente dalla stessa delegato, potra', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.