Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione Generale per il Personale Militare, o Ente  dalla
stessa delegato, potra', con  provvedimento  motivato,  escludere  in
ogni  momento  dal  concorso  qualsiasi  concorrente  che  non  sara'
ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare  il
medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se
il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.