Art. 7 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 prevede: 
      a) prova scritta di cultura generale; 
      b) prova scritta di cultura tecnico - professionale; 
      c) valutazione dei titoli; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari; 
      f) accertamento attitudinale; 
      g) prova orale; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, in corso di validita', rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    2. All'atto dell'emissione del decreto  dirigenziale  di  cui  al
successivo art. 15, comma 2 (indicativamente entro la fine  di  marzo
2014) di approvazione della graduatoria di merito  del  concorso  cui
partecipano, tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso  femminile
per i quali la positivita' del test di gravidanza  abbia  comportato,
ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo  2010,  n.  90,  un  temporaneo  impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica-  dovranno  essere  risultati  idonei  in
tutte le prove e in tutti gli accertamenti  previsti  dal  precedente
comma 1. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi  alle  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1 in uniforme di servizio, ad
eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista  la
tenuta ginnica; i concorrenti provenienti dal congedo  sono  altresi'
invitati  a   presentarsi   alla   suddette   prove   indossando   un
abbigliamento consono alla sede d'esame.