Art. 11 
 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
 
    1. Sulla base della votazione riportata nella  prova  d'esame  e'
approvata la graduatoria del concorso  con  decreto  del  Capo  della
Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica   Sicurezza,   sotto
condizione  dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione   in
servizio e fatte salve le riserve dei posti previste dall'art. 1  del
presente decreto. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione  nella  graduatoria  di
merito, saranno applicate le  preferenze  previste  dall'art.  5  del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche. 
    3. In  caso  di  ulteriore  parita',  sara'  data  preferenza  al
candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma  7,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4.  Il  decreto  di   approvazione   della   graduatoria   e   di
dichiarazione dei vincitori del concorso  pubblico  sara'  pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Personale  del  Ministero  dell'Interno,
con  avviso  della  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». L'avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria
sara',     altresi',     consultabile     sul      sito      internet
www.poliziadistato.it. 
    5. Dalla data di pubblicazione dell' avviso di cui al  precedente
punto 4 decorrera' il termine, rispettivamente di giorni  60  e  120,
per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo  Regionale,  ai
sensi del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  al
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.