Allegato 
 
 
Bando concernente l'aggiornamento dell'elenco degli arbitri, ai sensi
  dell'art 3, comma 4, della delibera Consob n. 18275 del  18  luglio
  2012 
 
                               Art. 1. 
                    Aggiornamento elenco arbitri 
 
    Sono aperte le iscrizioni per l'aggiornamento  dell'elenco  degli
arbitri, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della delibera n. 18275 del 18
luglio 2012, concernente l'adozione del regolamento di attuazione del
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera  di
conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure. 
 
                               Art. 2. 
                       Requisiti di iscrizione 
 
    1. Ai  sensi  degli  artt.  6  e  7  del  citato  regolamento  di
attuazione  del  decreto  legislativo  8  ottobre   2007,   n.   179,
concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e
le relative procedure, possono essere iscritti a domanda  nell'elenco
degli  arbitri  i  soggetti  appartenenti  alle  seguenti  categorie:
professori universitari di ruolo,  ordinari  o  associati,  anche  in
quiescenza,  in  discipline  economiche  o   giuridiche;   magistrati
ordinari, amministrativi o contabili, anche in quiescenza, con almeno
dodici anni di anzianita' di servizio anche non consecutivi; avvocati
dello  Stato,  anche  in  quiescenza,  con  almeno  dodici  anni   di
anzianita' di servizio anche non consecutivi;  avvocati  iscritti,  o
che siano stati  iscritti,  agli  albi  ordinari  e  speciali  ovvero
abilitati o gia' abilitati al  patrocinio  avanti  alle  magistrature
superiori; commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella
Sezione A) dell'albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili per un periodo  complessivo,  anche  non  continuativo,  di
almeno dodici anni; notai iscritti, o che siano  stati  iscritti,  al
ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di
almeno dodici anni; dirigenti  di  amministrazioni  dello  Stato,  di
organi  Costituzionali,  o  di  Autorita'   indipendenti   anche   in
quiescenza, con almeno  dodici  anni  di  anzianita'  complessiva  di
servizio presso  tali  enti,  laureati  in  discipline  economiche  o
giuridiche. 
    2. Tali soggetti devono, altresi', possedere, ai sensi  dell'art.
8 del suddetto regolamento della Camera di conciliazione e  arbitrato
presso la Consob, i seguenti requisiti di onorabilita': 
      a. non avere riportato  condanne  definitive  per  delitti  non
colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione; 
      b. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata  su
richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi; 
      c. non essere incorso nell'interdizione perpetua  o  temporanea
dai pubblici uffici; 
      d. non esser stato sottoposto a  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
      e.  non   avere   riportato   sanzioni   disciplinari   diverse
dall'avvertimento. 
 
                               Art. 3. 
                        Domanda di iscrizione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento della camera  di
conciliazione e arbitrato presso la Consob  l'istanza  di  iscrizione
deve essere formulata per via telematica,  secondo  le  modalita'  di
seguito riportate nelle Istruzioni  operative  allegate  al  presente
bando (All.1). A  tal  fine,  il  sistema  produrra'  un  modulo,  da
stampare,  contenente  il  riepilogo   dei   dati   inseriti   e   le
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt.  46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. La Camera di conciliazione  ed  arbitrato  non  assume  alcuna
responsabilita' per la dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento  del  recapito  indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  e  telegrafici  o
comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso  fortuito  o  a  forza
maggiore. 
    3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento della camera di
conciliazione  e  arbitrato  presso  la  Consob  e  della  successiva
delibera Consob n. 18566  del  5  giugno  2013  («Determinazione  per
l'anno  2013  dei  soggetti,  della  misura  e  delle  modalita'   di
versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2  e  4,
del Regolamento di attuazione del d.lgs. 8 ottobre  2007,  n.  179»),
l'ammissibilita'   dell'istanza   di   iscrizione   nell'elenco   dei
conciliatori e' subordinata al pagamento di € 26,00. 
    4. Alla domanda/modulo, inviata in formato cartaceo  deve  essere
allegata: 
      la  documentazione   in   originale   o   in   copia   conforme
all'originale  attestante  quanto  riportato  nel  curriculum  ovvero
dichiarazioni  sostitutive   di   certificazioni   o   dell'atto   di
notorieta', ai sensi e nei limiti di cui  agli  artt.  46  e  47  del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
      per i dipendenti pubblici in attivita', copia del provvedimento
di autorizzazione allo svolgimento  dell'attivita'  di  conciliazione
per  la  Camera  di  conciliazione  e  arbitrato  presso  la  Consob,
rilasciato dall'amministrazione di appartenenza; 
      copia di un documento di identita' in corso di validita'; 
      copia della certificazione attestante l'avvenuto pagamento  del
contributo di cui alla delibera Consob n. 18566 del 5 giugno 2013. 
    5. L'elenco sara' formato tenendo conto delle  domande  pervenute
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente  bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
                               Art. 4. 
                         Esame delle domande 
 
    1. Le domande saranno esaminate dalla Camera di  conciliazione  e
arbitrato presso la Consob che procede al loro esame nei modi  e  nei
tempi fissati con propria determinazione anche in relazione al numero
di domande pervenute e agli eventuali accertamenti da compiere. 
    2. Responsabile del procedimento,  ai  sensi  dell'art.  5  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  e'  il  Dott.  Enea  Franza,  titolare
dell'Ufficio di Segreteria della camera di conciliazione e  arbitrato
presso la Consob; tale Ufficio e' ubicato  presso  la  sede  di  Roma
della Consob e tiene gli atti del procedimento anche ai sensi  e  per
gli effetti dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Eventuali
sostituzioni del responsabile  del  procedimento  saranno  rese  note
attraverso il sito internet della Camera di conciliazione e arbitrato
presso la Consob. 
    3. L'elenco degli arbitri aggiornato sara' approvato dalla Camera
di Conciliazione ed Arbitrato con successiva delibera. 
 
                               Art. 5. 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si informa  che  i
dati personali forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e  conservati
presso la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sono
trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente ai fini  della
formazione   dell'elenco   dei   conciliatori   e,    successivamente
all'eventuale  iscrizione  del   candidato   nell'elenco,   ai   fini
dell'amministrazione  da  parte  della  Camera  delle  procedure   di
conciliazione ai sensi di quanto previsto  dal  regolamento.  I  dati
personali acquisiti possono venire a conoscenza, oltre che dei membri
della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, anche dei
dipendenti della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa che
forniscono il supporto amministrativo alla stessa Camera. 
    2.   I   dati   personali   potranno   essere   comunicati   alle
Amministrazioni Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti  dei
quali la comunicazione risulti necessaria per i  fini  illustrati  al
comma 1. 
    3. I dati giudiziari idonei a rivelare  l'esistenza  di  condanne
penali, di  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  e
l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati, per le finalita'
previste dall'art. 68 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
allo scopo di accertare il possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
richiesti dal regolamento Consob 29  dicembre  2008,  n.  16763,  per
l'iscrizione nell'elenco dei conciliatori. 
    4. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
verifica  del  possesso,  da  parte  del  candidato,  dei   requisiti
richiesti per l'iscrizione; in caso  di  rifiuto  a  fornire  i  dati
richiesti la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob non
valutera' la relativa domanda. 
    5. Ciascun candidato gode dei diritti  riconosciuti  dall'art.  7
del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto  di
accedere ai dati che lo riguardano; di far  aggiornare,  rettificare,
integrare i dati erronei o  incompleti;  di  far  cancellare  i  dati
trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che lo riguardano. 
    6.  Titolare  del  trattamento  dei  dati   e'   la   Camera   di
conciliazione e arbitrato presso la Consob, Via G.B. Martini n.  3  -
00198 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere  i  diritti
di cui sopra.