Art. 12 Periodo di prova e retribuzione Il periodo di prova avra' la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Al termine del periodo di prova i contraenti hanno la facolta' di recedere dal contratto stesso. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'.