Art. 9 Formazione e approvazione della graduatoria di merito Espletate le prove della selezione, la commissione forma la graduatoria generale di merito. La graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della votazione, costituita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. Verra' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal precedente articolo. La graduatoria del vincitore sara' successivamente affissa all'Albo dell'Area del Personale, sita in via Gabriello Chiabrera, n. 199 - Roma. Di tale affissione sara' data comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio di Ateneo dalla cui data decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Area del Personale per eventuali coperture di posti per i quali la selezione e' stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.