Art. 12 
 
                   Periodo di prova e retribuzione 
 
    Il periodo di prova avra' la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Al termine del periodo di  prova
i contraenti hanno la facolta' di recedere dal contratto stesso. 
    Decorsa la meta' del  periodo  di  prova,  nel  restante  periodo
ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi  momento
senza obbligo di preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti
dal Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  vigente.  In  caso  di
recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo  giorno  di
effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'.