Art. 9 
 
        Formazione e approvazione della graduatoria di merito 
 
    Espletate le prove  della  selezione,  la  commissione  forma  la
graduatoria generale di merito. 
    La graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente  della
votazione, costituita dalla somma della  media  dei  voti  conseguiti
nelle due prove scritte e  della  votazione  conseguita  nella  prova
orale. 
    Verra' dichiarato  vincitore  il  candidato  utilmente  collocato
nella graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita'  di
punti, delle preferenze previste dal precedente articolo. 
    La  graduatoria  del  vincitore  sara'  successivamente   affissa
all'Albo dell'Area del Personale, sita in via Gabriello Chiabrera, n.
199 - Roma. Di tale  affissione  sara'  data  comunicazione  mediante
pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio  di  Ateneo  dalla
cui data decorrono i termini per eventuali impugnative. 
    La graduatoria di  merito  rimane  efficace  per  un  termine  di
trentasei mesi dalla data di  pubblicazione  all'Albo  dell'Area  del
Personale per eventuali coperture di posti per i quali  la  selezione
e' stata bandita e che successivamente ed entro tale  data  dovessero
rendersi disponibili. 
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.