Art. 8 
 
 
            Formazione ed approvazione della graduatoria 
 
 
    Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei  voti  riportati
nelle singole prove d'esame. 
    La  graduatoria  definitiva  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva  riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza  delle  riserve  previste  dal
precedente art.1 e, in caso di parita' di  merito,  delle  preferenze
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/94. 
    Sono dichiarati vincitori del  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  di  merito  nei   limiti   dei   posti
complessivamente messi a concorso. 
    La graduatoria di merito, unitamente a quella dei  vincitori,  e'
approvata con ordinanza del Direttore generale ed  e'  immediatamente
efficace. Detta ordinanza sara' pubblicata nell'Albo dell'Universita'
degli studi di Ferrara e nel sito Web: http://www.unife.it/concorsi. 
    Di tale pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
    La graduatoria rimarra' efficace per un termine di trentasei mesi
dalla data di pubblicazione sopraindicata. 
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.