Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di  studio  sono  assegnate  in  base  alla  graduatoria
generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice. 
    Qualora  l'avente  titolo  rinunci  alla  borsa  subentra   altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria. 
    In presenza di una o piu' borse di dottorato finanziate  da  enti
esterni, i candidati possono scegliere di quale fruire  in  relazione
alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora  la
borsa finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione della stessa  a
specifiche  tematiche  di  tesi,  il  candidato  puo'  scegliere   se
accettare  la  borsa  o  rinunciarvi.  In  caso  di  accettazione  il
candidato sara' tenuto a menzionare l'ente finanziatore nella tesi di
dottorato e, a consegnare,  all'ottenimento  del  titolo,  una  copia
della tesi all'ente finanziatore stesso. 
    L'importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 13.638,47 al
lordo di eventuali oneri  a  carico  del  dottorando  previsti  dalla
normativa vigente (7) . 
    Le somme vengono erogate, di  norma,  a  cadenza  mensile,  salvo
recupero di  eventuale  indebito  per  le  ipotesi  di  esclusione  o
sospensione del dottorando. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    La borsa di  studio  e'  aumentata  del  50%  per  i  periodi  di
permanenza all'estero autorizzati dal Coordinatore o dal Collegio dei
Docenti. 
    Previo  mantenimento  dei  requisiti   di   merito,   la   durata
dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera  durata  del
ciclo. 
    Le sospensioni della frequenza del corso di  durata  superiore  a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. 
    Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci  a  proseguire  gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa  di  studio
per la quota non ancora corrisposta. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio  in  Italia  per  un
corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta allo  stesso
titolo. 

(7) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa  vigente
    stabilisce ex art. 2 comma 26 della  Legge  335/95  e  successive
    modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato  a  decorrere
    dal 1/01/2013 e' assoggettata a contributo INPS, pari  al  20%  o
    27,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.