Art. 11 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di  studio  e  di  ricerca,
secondo i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei  Docenti,
come specificato all'art. 4 del presente bando. 
    I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela (8)  di  tesi
hanno altresi' l'obbligo di seguire  le  attivita'  di  studio  e  di
ricerca fissate  secondo  l'apposita  convenzione  con  l'universita'
straniera. 
    Ogni dottorando, a partire dal secondo anno di corso, e' tenuto a
trascorrere un  periodo  minimo  di  sei  mesi  (non  necessariamente
continuativi) per svolgimento di attivita' di ricerca presso istituti
stranieri,  salva  espressa  deroga  del  Collegio  dei  Docenti,  su
richiesta dell'interessato, per i dottorandi che non usufruiscono  di
borsa di studio o per altri particolari motivi. 
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei Docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
Rettore la sua decadenza dal Corso. 
    Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano  lo
svolgimento di una specifica  attivita'  di  ricerca,  vincolano  gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'. 
    L'Universita' garantisce nel periodo di frequenza  del  corso  la
copertura  assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'   civile,
limitatamente alle attivita'  che  si  riferiscono  al  Dottorato  di
Ricerca. 
    In base all'art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476
e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di
Ricerca puo' domandare di essere collocato, per il periodo di  durata
del corso di Dottorato, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove  ricorrano
le condizioni richieste. 
    In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di studio, o di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di  quiescenza  in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la  quale  e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento  del
titolo  di  Dottore  di  Ricerca,   il   rapporto   di   lavoro   con
l'amministrazione pubblica cessasse per volonta' del dipendente entro
due anni dal termine del  Corso,  e'  dovuta  la  restituzione  degli
importi corrisposti durante il Corso di Dottorato (9) . 

(8) Maggiori informazioni sui programmi di cotutela di tesi  e  sugli
    accordi  gia'  in  vigore  sono  reperibili   alla   pagina   web
    http://www.unitn.it/ateneo/1495/la-co-tutela-di-tesi-nel-dottorat
    o-di-ricerca 

(9) Per gli  opportuni  approfondimenti  si  rimanda  alla  normativa
    citata.