Art. 11 Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti, come specificato all'art. 4 del presente bando. I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela (8) di tesi hanno altresi' l'obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera. Ogni dottorando, a partire dal secondo anno di corso, e' tenuto a trascorrere un periodo minimo di sei mesi (non necessariamente continuativi) per svolgimento di attivita' di ricerca presso istituti stranieri, salva espressa deroga del Collegio dei Docenti, su richiesta dell'interessato, per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio o per altri particolari motivi. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il Collegio dei Docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al Rettore la sua decadenza dal Corso. Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita'. L'Universita' garantisce nel periodo di frequenza del corso la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al Dottorato di Ricerca. In base all'art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di Ricerca puo' domandare di essere collocato, per il periodo di durata del corso di Dottorato, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessasse per volonta' del dipendente entro due anni dal termine del Corso, e' dovuta la restituzione degli importi corrisposti durante il Corso di Dottorato (9) . (8) Maggiori informazioni sui programmi di cotutela di tesi e sugli accordi gia' in vigore sono reperibili alla pagina web http://www.unitn.it/ateneo/1495/la-co-tutela-di-tesi-nel-dottorat o-di-ricerca (9) Per gli opportuni approfondimenti si rimanda alla normativa citata.