Art. 13 
 
 
       Ammissione all'esame finale e conseguimento del titolo 
 
 
    Per essere  ammesso  all'esame  finale,  ogni  dottorando  dovra'
ottenere nel corso del terzo anno 40 crediti: 
      20 crediti per  la  frequenza  alle  attivita'  didattiche  sia
interne che esterne alla Facolta', in misura  non  inferiore  al  75%
delle  lezioni  obbligatorie  del  terzo  anno,  sulla  base  di  una
relazione presentata dal dottorando ed approvata dal responsabile del
curriculum; 
      20 crediti  per  l'attivita'  di  elaborazione  della  tesi  di
dottorato,  sulla  base  dello  stato  di  perfezionamento  accertato
attraverso il parere favorevole del tutor. 
    Ulteriori 20 crediti sono riconosciuti con  l'approvazione  della
tesi e della relativa discussione. 
    Il Collegio dei Docenti, verificata  l'acquisizione  dei  crediti
necessari esprime  un  giudizio  articolato  concernente  l'attivita'
svolta dal candidato durante il dottorato, ed individua  due  o  piu'
valutatori («referees») scegliendoli tra docenti e tra ricercatori di
enti  italiani  o  stranieri  di  elevata   qualificazione,   esterni
all'Universita' degli Studi di Trento. 
    Su deliberazione del Collegio dei Docenti o su motivata richiesta
del candidato - da far pervenire al Coordinatore almeno trenta giorni
prima della conclusione dell'ultimo  anno  di  corso  -  accolta  dal
Collegio sulla base di motivazioni  scientifiche  e  di  opportunita'
generale,  la  sottomissione  della  tesi  ai  referees  puo'  essere
differita per un periodo massimo di dodici mesi rispetto alla  durata
regolare del ciclo di dottorato. 
    I candidati provvedono ad inviare ai  referees  una  copia  della
propria dissertazione e una  relazione  sulle  attivita'  svolte  nel
corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. 
    Ai referees spetta il compito di esprimere un giudizio  analitico
scritto sulla  tesi  e  di  proporne  l'ammissione  alla  discussione
pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi  qualora
siano necessarie significative integrazioni o correzioni. 
    L'esame  finale  si  svolge  al  cospetto  di   una   Commissione
giudicatrice nominata dal Rettore, su designazione del  Collegio  dei
Docenti in  conformita'  al  Regolamento  di  Ateneo  in  materia  di
Dottorato di Ricerca. 
    Il dottorando discute la tesi  nella  lingua  concordata  con  il
Coordinatore. 
    Il dottorando, che  abbia  sostenuto  l'esame  finale  con  esito
positivo, consegue il titolo di Dottore di Ricerca,  ovvero  PhD,  in
«Studi Giuridici Comparati ed Europei», accompagnato dall'indicazione
del curriculum cui il dottorando ha fatto afferenza. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita' effettuare il deposito a norma di  legge  presso  le
Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.