Art. 6 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    Effettuata la valutazione dei titoli  e  gli  eventuali  test  di
verifica dei profili b) e c), la commissione compila  l'elenco  degli
idonei a partecipare al corso stilandone una graduatoria generale  di
merito sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato. 
    I  candidati  sono  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   della
graduatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. E' fatto salvo
quanto disposto dal decreto ministeriale n. 94 dell'8  febbraio  2013
in ordine alla formazione di liste differenziate  di  ammissione  con
riferimento a convenzioni con aziende. 
    I candidati risultati idonei sono ammessi al corso  di  dottorato
di ricerca, in numero massimo di sedici, nei seguenti termini: 
    i primi sei secondo l'ordine della graduatoria sono esonerati dal
pagamento dei contributi di accesso e frequenza  e  sono  assegnatari
della borsa di studio; 
    tra gli eventuali candidati idonei,  non  rientranti  nel  gruppo
precedente, i primi sei in graduatoria  sono  ammessi  al  corso  con
esonero dal pagamento dei contributi di accesso e frequenza; 
    tra   gli   altri   candidati   idonei,    l'ammissione    dietro
riconoscimento dei contributi di iscrizione e frequenza  e'  concessa
secondo l'ordine della graduatoria e fino  ai  raggiungimento  di  un
numero massimo di sedici partecipanti al corso. In  casi  di  rinunce
degli aventi diritto prima dell'inizio del  corso,  subentrano  altri
candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. 
    Domande di trasferimento in ingresso da parte  di  dottorandi  in
corso presso  altri  dottorati  sono  considerate  dal  collegio  dei
docenti, fermo restando il vincolo di massimo sedici partecipanti  al
corso, che delibera l'eventuale ammissione, e nel caso ne  stabilisce
le condizioni, sulla base dell'esame della situazione  specifica  del
candidato. 
    Le selezioni si chiuderanno entro il 10 ottobre 2013.