Art. 6 Ammissione al corso Effettuata la valutazione dei titoli e gli eventuali test di verifica dei profili b) e c), la commissione compila l'elenco degli idonei a partecipare al corso stilandone una graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. E' fatto salvo quanto disposto dal decreto ministeriale n. 94 dell'8 febbraio 2013 in ordine alla formazione di liste differenziate di ammissione con riferimento a convenzioni con aziende. I candidati risultati idonei sono ammessi al corso di dottorato di ricerca, in numero massimo di sedici, nei seguenti termini: i primi sei secondo l'ordine della graduatoria sono esonerati dal pagamento dei contributi di accesso e frequenza e sono assegnatari della borsa di studio; tra gli eventuali candidati idonei, non rientranti nel gruppo precedente, i primi sei in graduatoria sono ammessi al corso con esonero dal pagamento dei contributi di accesso e frequenza; tra gli altri candidati idonei, l'ammissione dietro riconoscimento dei contributi di iscrizione e frequenza e' concessa secondo l'ordine della graduatoria e fino ai raggiungimento di un numero massimo di sedici partecipanti al corso. In casi di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentrano altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. Domande di trasferimento in ingresso da parte di dottorandi in corso presso altri dottorati sono considerate dal collegio dei docenti, fermo restando il vincolo di massimo sedici partecipanti al corso, che delibera l'eventuale ammissione, e nel caso ne stabilisce le condizioni, sulla base dell'esame della situazione specifica del candidato. Le selezioni si chiuderanno entro il 10 ottobre 2013.