Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio assegnate sono  erogate  per  i  tre  anni  di
durata del corso, e riconfermate di anno  in  anno  a  seguito  della
verifica di intervenuti progressi verso il conseguimento del titolo. 
    Le sospensioni della frequenza del corso di durata  superiore  ai
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. 
    L'assegnazione di una borsa di studio  e'  incompatibile  con  la
titolarita' di un assegno di ricerca. L'importo annuale  della  borsa
di studio e' determinato ai sensi del decreto ministeriale 18  giugno
2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre  2008,
e  attualmente  e'  pari  a  € 13.638,47   al   lordo   degli   oneri
previdenziali a carico del percipiente.