Art. 8 Borse di studio Le borse di studio assegnate sono erogate per i tre anni di durata del corso, e riconfermate di anno in anno a seguito della verifica di intervenuti progressi verso il conseguimento del titolo. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore ai trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. L'assegnazione di una borsa di studio e' incompatibile con la titolarita' di un assegno di ricerca. L'importo annuale della borsa di studio e' determinato ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e attualmente e' pari a € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.