Art. 10 Esonero tasse e contributi Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale gli studenti portatori di handicap con invalidita' riconosciuta uguale o superiore al 66%. Saranno rimborsati del pagamento delle sole tasse universitarie coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di cui al precedente art. 7 totalmente finanziate con fondi del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. Coloro che avranno diritto al rimborso riceveranno notifica dalla Divisione Corsi di III livello.