Art. 7 Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 13.638,47 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera' la restituzione delle rate relative ai periodi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite dal Collegio dei Docenti. L'importo della borsa di studio e' incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo non complessivamente superiore a 18 mesi, se il dottorando e' autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attivita' di ricerca all'estero. La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili posticipate. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista. Chi abbia gia' usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un corso di Dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.