Art. 2 
 
 
    Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del D.P.R. 117/00,  dalla  data
di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto
rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta
giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  1995,  n.  246,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.