Art. 4 
 
 
    La commissione dovra' procedere nuovamente alla  definizione  dei
criteri di valutazione dei titoli e  delle  pubblicazioni,  ai  sensi
dell'art. 7 del  bando,  nonche'  alla  valutazione  comparativa  dei
candidati. 
    Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni  gia'  trasmesse
dai candidati.