Art. 16 
 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto delle consistenze annuali previste  per  i  volontari  nella
Marina Militare, i VFP 1 potranno essere ammessi,  a  domanda,  a  un
periodo di rafferma della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art.  17,  comma
3, potra' essere prolungato, su proposta  dell'Amministrazione  della
Difesa e previa accettazione dagli interessati, oltre il termine  del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente  necessario
al  completamento  dell'iter  concorsuale  per  il  reclutamento  dei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).