Art. 17 
 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
 
    1. I VFP 1 della  Marina  Militare  potranno  conseguire,  previo
giudizio di idoneita', il grado di Comune di 1ª classe non prima  del
compimento del terzo mese dall'incorporazione. 
    2. I volontari giudicati inidonei al conseguimento del  grado  di
Comune di 1ª classe saranno sottoposti a nuova e unica valutazione al
compimento del nono mese dall'incorporazione. 
    3. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando.