Art. 6 
 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
di Maricentro, dei requisiti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  fatta
eccezione per quelli relativi: 
    al possesso della  statura  minima  e  massima  e  dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal  reclutamento,  da  parte  di  Maricentro,  dei
candidati carenti di detti requisiti,  tranne  di  quelli  privi  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h)  e  i)  e/o  che
hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
    d) accertamento, da parte di Maricentro, ai  sensi  dell'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
del contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai  candidati  nelle
domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma  di
istruzione secondaria di primo grado e formazione  della  graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito; 
    g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.  10
e formazione della relativa graduatoria; 
    h) approvazione della graduatoria di cui alla precedente  lettera
g) da parte della DGPM; 
    i) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera g) presso Maricentro per  l'accertamento  dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
    j)  incorporazione   dei   candidati   dichiarati   idonei   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali  utilmente  collocati  nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g); 
    k) ripartizione  dei  candidati  incorporati  tra  CEMM  e  CP  e
attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni; 
    l) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nella Marina Militare; 
    m) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.