Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione Generale per  il  Personale  Militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti che non  fossero  ritenuti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti  verra'
accertato dopo la nomina.