Art. 17 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.